FOCUS – LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI DELL’ U.E.

FOCUS – LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI DELL’ U.E.

1. Quando, in occasione di un nuovo procedimento penale, un giudice nazionale deve prendere in considerazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell’U.E.? 

L’Unione europea da tempo è impegnata nel creare una spazio giuridico europeo non solo in materia civile ma anche in materia penale. Uno degli obiettivi in questo settore è quello del reciproco riconoscimento delle decisioni penali il quale, a sua volta, prevede l’adozione di più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro (es. il giudice penale italiano) deve essere in grado di tener conto, in occasione di un nuovo procedimento penale promosso e celebrato davanti a lui,  delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri (es. in Slovacchia) per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili.

Il delinquente in questione, naturalmente, può essere un cittadino italiano o uno straniero (anche extracomunitario) e per condanna si intende ogni decisione definitiva, cioè passata in giudicato, di condanna adottata dall’Autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica (anche extracomunitaria) in relazione a un reato.

Uno degli strumenti sopra citati è apprestato dalla  decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24.7.2008, la quale, come tutte le decisioni quadro (assimilabili, in quanto ad efficacia, a delle direttive) è stata attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 73/2016.

Il fulcro di questa normativa è così riassumibile: le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l’Autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Queste condanne hanno rilevanza non solo nella fase del processo vero e proprio ma anche nella fase precedente (quella delle indagini preliminari) e posteriore (fase dell’esecuzione della pena).

2. Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS): il casellario giudiziario europeo

Come visto, in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAU del Consiglio del 24.7.2008, i precedenti penali devono essere oggetto di scambio tra gli Stati membri qualora vi sia un nuovo processo penale a carico di un soggetto. Es. un giudice italiano è chiamato a giudicare un reato commesso da un cittadino slovacco in Italia.

A livello organizzativo, al fine di attuare tale obiettivo, la cooperazione UE in materia penale ha portato alla creazione di un  Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (il cui acronimo è: ECRIS).

Questo sistema è il frutto di due decisioni quadro che sono state attuate nell’ordinamento italiano rispettivamente dal d.lgs. n. 74/2016 (Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario) e dal d.lgs. n. 75/2016 (Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI).

Per spiegare il funzionamento di ECRIS basti dire che si tratta di un sistema informatico decentralizzato (cioè che si compone dei sistema di ciascun Stato membro) nel quale le informazioni giudiziarie relative ai reati sono conservate esclusivamente in banche dati nazionali dello Stato membro e sono oggetto di scambio in formato elettronico tra le Autorità centrali degli Stati membri.

Lo Stato membro di cittadinanza di una persona diventa il gestore centrale di tutte le sentenze di condanna nei confronti della stessa. Esso è tenuto a conservare e aggiornare tutte le informazioni ricevute  e trasmettere tali informazioni agli altri Stati membri quando richiesto. Di conseguenza, ogni Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire informazioni complete e aggiornate sui propri cittadini, indipendentemente dal luogo in cui le condanne sono state pronunciate.

Infatti uno Stato membro che condanna un cittadino di un altro Stato membro è obbligato a trasmettere immediatamente detta informazione, (inclusi i relativi aggiornamenti sulla sentenza) allo Stato membro (o agli Stati membri) di cui la persona autore del reato ha la cittadinanza.

Sebbene ECRIS sia principalmente destinato allo scambio di informazioni concernenti i cittadini dell’Unione, attraverso questo sistema è anche possibile scambiare informazioni sui cittadini dei Paesi terzi e sugli apolidi (qualora siano indagati, imputati in un processo che si svolge in un Paese UE). Tuttavia in questo caso, non essendoci uno Stato di cittadinanza che ne cura il casellario, sarà necessario consultare tutti i sistemi centrali di ogni Stato membro per avere informazioni su possibili condanne ricevute nell’U.E.

Per condanna si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna.

Prendiamo ad esempio l’Italia che potrà essere, a seconda dei casi o Stato di condanna (del condannato) o Stato di cittadinanza (del condannato) ed applichiamo i principi di cui sopra.

I – Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro

Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all’autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana.

Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.

Esempio: un cittadino ceco viene condannato in Italia. Lo Stato italiano provvederà senza indugio al comunicare la condanna alla Stato ceco.

II – Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano

L’Ufficio centrale italiano conserverà i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle Autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all’autorità che ne fa richiesta. Tali condanne verranno inserite nel Casellario giudiziario europeo tenuto dall’Autorità italiana.

Esempio: in caso di condanna penale di un cittadino italiano emessa nella Repubblica ceca, questo Stato, ovverosia quello ceco, dovrà comunicare allo Stato italiano l’avvenuta condanna e qualora la Slovacchia chieda informazioni circa i precedenti penali del cittadino italiano in questione dovrà rivolgersi allo Stato di cittadinanza, quindi allo Stato italiano che comunicherà le condanne ottenute dal cittadino italiano in tutti gli Stati UE.

Prendiamo per esempio il caso in cui un’Autorità giudiziaria straniera voglia avere informazioni su un cittadino italiano.

Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell’Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall’Ufficio centrale italiano le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:

a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;

b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo (quelle che l’italiano ha ricevuto in altri Stati dell’ UE)

3 – Lo scambio di informazioni secondo il sistema ECRIS: Italia e Repubblica ceca nella relazione della Commissione UE del 29.6.2017

Circa il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), entrato in funzione nell’aprile 2012, è possibile trarre alcuni dati statistici dalla prima relazione che la Commissione UE ha fatto al Parlamento e al Consiglio europeo il 29.6.2017.

E’ utile qui riferire i dati statistici, citati dalla relazione, che vedono presenti l’Italia e la Repubblica ceca.

Ricordiamo come l’Autorità centrale che gestisce il sistema ECRIS è:

  • per l’Italia: Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione della giustizia penale – Ufficio III – Casellario giudiziale
  • per la Repubblica ceca: Ministero della Giustizia – Casellario giudiziale della Rep. ceca

La relazione, chiusa il 31.12.2016, prende in esame principalmente gli ultimi tre anni di funzionamento di ECRIS (2014-2016)  in quanto nel 2014 si è raggiunto il numero di 25 Stati membri interconnessi e da tale momento si può quindi ritenere che le statistiche forniscano un quadro rappresentativo della situazione reale.

Dai dati statistici presentati nella relazione si scopre che:

 

L’Italia

  • è stata tra gli Stati membri più attivi in termini di volume totale di messaggi trasmessi nel 2016: GERMANIA (24,9%), GRAN BRETAGNA (13,7%), ITALIA (7,7%), POLONIA (6,6%) e ROMANIA(5,5%).
  • è tra gli Stati membri che deve far fronte a un notevole carico di lavoro per rispondere alle richieste e nel contempo è uno Stato che trasmette meno richieste di quelle che riceve
  • è tra gli Stati membri più attivi in termini di volume di notifiche di nuove condanne trasmesse nel 2016: GERMANIA (29,7% di tutte le notifiche trasmesse), ITALIA (19,0%), BELGIO (13,6%),
  • è stata tra gli Stati membri che non hanno risposto alla percentuale più elevata di richieste ricevute: CIPRO (66,1%), GRECIA (34,9%), ITALIA (20%) e LETTONIA (17,8%).

 

La Repubblica ceca:

  • é stata tra gli Stati membri che trasmettono un numero maggiore di richieste di informazioni rispetto a quelle che ricevono
  • è tra gli Stati membri che hanno trasmesso il maggior numero di richieste nel 2016: GERMANIA (38,6%), GRAN BRETAGNA (26,7%), REPUBBLICA CECA (10,1%),

 

Alcune tabelle estratte dalla relazione: 

Il grafico seguente illustra il numero di notifiche di nuove condanne, il numero di richieste di informazioni e il numero di risposte trasmesse da tutti gli Stati membri interconnessi nel 2016.

Il grafico seguente presenta il volume delle risposte trasmesse da tutti gli Stati membri interconnessi nel 2016, rispetto al volume delle richieste di informazioni corrispondenti ricevute.

Nel grafico sotto sono fornite informazioni sulla percentuale annua di risposte alle richieste che contengono una o più condanne, di risposte senza condanne e di altre risposte,  nonché la media durante il periodo di funzionamento di ECRIS.

Brno, 25 luglio 2019