Sequestro e fermo amministrativo dopo le modifiche del c.d. Decreto Sicurezza del 2018 al Codice della strada

Sequestro e fermo amministrativo dopo le modifiche del c.d. Decreto Sicurezza del 2018 al Codice della strada

Risulta utile distinguere alcuni concetti e in primo luogo la differenza tra il “sequestro” e il “fermo amministrativo” di un veicolo in caso di violazioni di norme del Codice della strada.

Entrambi sono “sanzioni amministrative accessorie”  cioè sanzioni che si accompagnano alla c.d. multa che nel Codice della strada viene denominata “sanzione amministrativa pecuniaria”. Non tutte le c.d. multe comportano una sanzione amministrativa “accessoria” tuttavia quando quest’ultima viene prevista dalla norma violata, la sua applicazione è obbligatoria ed automatica.

Le sanzioni amministrative “accessorie” sono sempre non pecuniarie, cioè non comportano da parte dell’utente della strada (es. conducente, proprietario del veicolo) l’esborso di una somma di denaro in quanto per questo fine esiste la c.d. multa (= sanzione amministrativa pecuniaria).

Infatti nel codice della strada si prevedono sanzioni amministrative “accessorie” che, a seguito dell’accertamento di una violazione del codice della strada, consistono nell’obbligo di:

  • ripristinare lo stato dei luoghi o di rimuovere opere abusive (art. 211)
  • sospendere o cessare una determinata attività (art. 212)

Non solo: lo stesso ritiro (nonchè sospensione o revoca della)  patente o del documento di circolazione rappresenta , esso stesso, una sanzione amministrativa accessoria.

Esistono anche altre sanzioni accessorie (quelle che qui interessa approfondire) ossia:

  • il fermo amministrativo:
  • il sequestro, quale misura anticipatrice della confisca

Quale la differenza tra “fermo amministrativo” e “sequestro” ?

Se il sequestro consiste nella privazione provvisoria (senza durata temporale stabilita) dei veicolo avente la funzione cautelare di garantire la conservazione del bene utilizzato per commettere la violazione  e rendere possibile poi la confisca (ovvero la privazione definitiva del bene con esproprio senza indennizzo da parte dello Stato), il fermo amministrativo invece non ha una funziona cautelare ma puramente afflittiva diretta a dissuadere dall’ ulteriore commissione di illeciti attraverso la privazione del bene per un periodo di tempo determinato nei limiti minimi e massini previsti dalle singole norme di comportamento del codice della strada.

Può dirsi che il sequestro è misura più grave rispetto al fermo amministrativo. Tale maggiore gravità dovrebbe notarsi passando in rassegna il contenuto delle norme del codice della strada alla cui violazione consegue il sequestro o il fermo amministrativo.

A titolo esemplificativo, comportano il sequestro (e successiva confisca):

  • 93, comma 7bis: veicolo immatricolato all’estero, condotto da chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni e che, decorsi 180 giorni, non sia stato nazionalizzato o per il quale non sia stato richiesto il rilascio del foglio di via per l’esportazione
  • 134, comma 2: veicolo importa temporaneamente o acquistato per l’esportazione, appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri di passaggio, che circolino con la carta di circolazione scaduta di validità, salvo che al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione ai sensi dell’ art. 93 c.d.s.

A titolo esemplificativo, comportano il fermo amministrativo:

  • 207, comma 3: in relazione alle violazioni commesse con un veicolo immatricolato all’ estero in caso di mancato pagamento immediato della sanzioni nelle mani dell’accertatore o di versamento della cauzione

Questi istituti – sequestro, confisca e fermo amministrativo – sono stati modificati dal decreto Sicurezza del dicembre 2018.

Si sancisce un nuovo principio: al fine di far risparmiare allo Stato il denaro necessario alla conservazione del veicolo, scatta la regola dell’ affidamento in custodia per cui, disposto il sequestro o il fermo, il proprietario o il conducente hanno sempre l’obbligo di custodia del veicolo con l’ onere di depositarlo in un luogo di cui abbiano la disponibilità o di custodirlo in un luogo non sopposto a pubblico passaggio (es. un deposito). In pratica il veicolo, benché sequestrato (o oggetto di fermo), anziché essere sottratto, viene contestualmente restituito in custodia allo stesso contravventore.

Cosa succede in caso di rifiuto di custodia ?

Il rifiuto di custodia non è una pratica consigliata.

Si prevede:

  • una sanzione amministrativa salatissima (da euro 1.818 a euro 7.276 in caso di sequestro; da 776 euro a 3111 euro in caso di fermo)
  • sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

L’organo  di  polizia  disporrà l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  un custode-acquirente (soggetti che hanno stipulato con lo Stato apposita convenzione). Si badi come il veicolo  viene  trasferito in proprietà al soggetto  a  cui  è  consegnato, cioè al custode-acquirente,  senza  oneri  per l’erario, quando, decorsi cinque giorni , l’avente diritto non ne abbia assunto la  custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.  La somma ricavata dall’alienazione viene tenuta dallo Stato su un conto fruttifero sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro. In caso di confisca (quindi il veicolo è stato sequestrato e non semplicemente oggetto di fermo), questa ha ad  oggetto  la somma depositata; in ogni altro caso (es. vittoria in caso di ricorso) la medesima somma (e non il veicolo!) verrà restituita all’avente diritto. Molto spesso la somma ricavata dalla vendita è puramente simbolica. Rimarrà soltanto la possibilità di chiedere un risarcimento del danno  da sanzione illegittima dovuto alla precipitosa applicazione della procedura di alienazione.

Brno, 27 luglio 2019