Chi ha sempre un «elevato interesse» all’esclusione di un componente dell’organo amministrativo dall’esercizio della propria carica sociale ?

Chi ha sempre un «elevato interesse» all’esclusione di un componente dell’organo amministrativo dall’esercizio della propria carica sociale ?

(Fonte: il sito internet Pravní prostor del 27.4.2018)

La Corte Suprema in una sua recente sentenza ha affrontato la questione giuridica se una società commerciale che presenta una domanda per l’esclusione di un componente del proprio organo amministrativo debba, ai sensi del § 65 comma 1, in combinato disposto con il § 63 comma 3, della Legge sulle società,  provare o meno un «elevato interesse» a tale esclusione.

Secondo le disposizioni di cui sopra della Legge sulle società, chiunque abbia un «elevato interesse» può presentare una domanda per l’esclusione di un componente dell’organo amministrativo dall’esercizio della carica sociale, il quale, negli ultimi 3 anni anteriori al deposito della domanda, abbia ripetutamente e gravemente disatteso l’obbligo di agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

La dottrina è d’accordo che il termine «elevato interesse» ai sensi del § 63, co. 3, della legge sulle società include non solo un interesse giuridico ma anche uno di natura economica, morale o di altra natura all’esclusione di un componente dell’organo amministrativo dalla propria carica sociale (questo lo distingue dal concetto di «interesse legale » di cui al § 93 della Legge sulle società e dal concetto di «urgente interesse legale» di cui al § 80 del codice di procedura civile) ed  [è d’accordo] anche che in capo a qualcuno dei proponenti la domanda sia presunto tale elevato interesse e che non sia necessario dimostrarlo in quanto emerge dal loro rapporto con il componente dell’organo amministrativo la cui esclusione dalla carica viene richiesta. Il proponente la richiesta è, secondo la dottrina, principalmente la società commerciale la quale propone l’esclusione di un componente del suo organo amministrativo dall’esercizio della carica.

Le conclusioni della dottrina sopra indicate tuttavia non sono state fatte proprie soprattutto da alcuni   Tribunali di merito i quali hanno deciso che la società commerciale che propone l’esclusione di un componente del suo organo amministrativo dall’esercizio della carica debba dimostrare un «elevato interesse» a questa esclusione in quanto non si sono accordati con quali fonti di prova ed in quale fase del processo questo elevato interesse debba essere provato.

In un caso di specie la società commerciale A aveva presentato una domanda di esclusione di uno dei due amministratori dalla carica sociale e questo a seguito delle ripetute e gravi violazioni dell’obbligo di agire con la diligenza del buon padre di famiglia da parte di uno degli amministratori nel corso degli ultimi tre anni precedenti il deposito della domanda. La domanda era stata presentata per la società A dall’altro amministratore.

Ciascuno di questi due amministratori aveva diritto ad agire per conto della società A in maniera disgiunta e rappresentava uno dei due soci che aveva la società, detenendo il 50% del capitale sociale nella società A. Siccome gli interessi di questi due soci si differenziano, nel caso in cui si toccano gli interessi di uno dei due, è impossibile revocare un amministratore mediante una deliberazione dell’assemblea generale  della società A.

Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda di esclusione dell’amministratore dalla sua carica sociale. Questa decisione è stata motiva con il fatto che la società A non ha adempiuto al proprio obbligo di affermare e dimostrare l’esistenza di un «elevato interesse» per l’esclusione dell’amministratore dalla sua funzione e la prova di questo elevato interesse non può essere fornita mediante prove atte a dimostrare ripetute e gravi violazioni dell’obbligo dell’amministratore di agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

Al fine di trattare nel merito la questione il Tribunale di primo grado ha rifiutato di accettare la giurisprudenza della Suprema Corte della Repubblica ceca riguardante il § 80 del codice di procedura civile, secondo la quale il difetto, ovvero la mancata prova dell’urgente  interesse legale, esclude che il giudice possa decidere nel merito l’azione proposta.  Il Tribunale di primo grado, in questo contesto, inoltre ha affermato che la società A con la propria domanda ha aggirato la legge dal momento che l’unico modo possibile per arrivare alla cessazione della carica sociale dell’amministratore era la revoca di quest’ultimo mediante una deliberazione dell’assemblea generale della società.

La Corte d’appello ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado e ha rinviato il caso per l’ulteriore trattazione nel procedimento. La Corte d’appello si è identificata con l’affermazione della società A per cui l’elevato interesse all’esclusione dell’amministratore dalla sua carica sociale può consistere anche in un interesse morale alla sua condanna  e che l’impossibilità di una revoca dell’amministratore mediante l’assemblea generale non priva la società A della possibilità di depositare una proposta ex § 65, co. 1, della Legge sulle società per escludere un amministratore dalle funzioni che esercita. La Corte d’appello, tuttavia, ha respinto le affermazioni della società A secondo cui ella non ha l’obbligo di provare un elevato interesse per la sua domanda di esclusione. A tal proposito il giudice di II grado ha affermato che il Tribunale deve prima assumere le prove sulle affermazioni di fatto di entrambe le parti e quindi  valutare l’esistenza di un elevato interesse in capo alla società A per l’esclusione dell’amministratore dalla carica sociale  e, nel caso in cui tale elevato interesse fosse provato, valutare la domanda di esclusione per l’esclusione dell’amministratore dalla sua funzione.

La Corte Suprema nella sentenza  n.  29 Cdo 2227/2016 del 21. 2. 2018  si è identificata con la sopra indicata posizione della dottrina e con le argomentazioni della società A esposte nel ricorso di legittimità e al contrario ha rigettato le conclusioni dei giudici di grado inferiore.  La Corte Suprema ha dichiarato che è lecito considerare prima di tutto la società commerciale, il cui componente del suo organo amministrativo è la persona interessata dall’esclusione, l’attore, il cui elevato interesse sarà dato dal suo rapporto con la persona che, mediante la sentenza del giudice, deve essere esclusa dalla sua carica di componente dell’organo amministrativo, così come [è lecito considerare attori] gli altri componenti dell’organo amministrativo di questa società commerciale, eventualmente anche gli altri componenti dell’organo di controllo e, di regola, anche i soci della società.

In conclusione secondo la Corte Suprema nulla cambia neppure se non sia possibile revocare il componente dell’organo amministrativo mediante una deliberazione dell’assemblea generale in quanto tale revoca non ha gli stessi effetti giuridici della sentenza di un giudice che decide in merito all’esclusione da una carica sociale.

Pertanto la società commerciale A non era e non è obbligata a provare l’elevato interesse alla esclusione dall’amministratore dalla carica sociale e questo per le sue ripetute e gravi violazioni dell’obbligo di agire con la dovuta diligenza negli ultimi tre anni anteriori al deposito della domanda di esclusione.

 

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